Annunci con indice di prestazione energetica
Obbligo di indicare negli annunci immobiliari di vendita l'indice di prestazione energetica
Lunedì 26 settembre 2011 la Giunta regionale ha approvato la Delibera n. 1366, con la quale vengono modificati – ai sensi del punto 3.3 e 3.4 della
DAL 156/08 – alcuni allegati della DAL 156/08 medesima.
Con questo provvedimento, l’Emilia-Romagna è la prima Regione a recepire le disposizioni del D.Lgs. 28/2011 in materia di integrazione di impianti
ad energia rinnovabile negli edifici: si tratta di un passo importante, che consente a tutti gli operatori del settore di avere un unico riferimento
normativo per quanto riguarda la progettazione energetica degli edifici.
Nella nostra Regione, infatti, la DAL 156/08 continuerà ad essere l’unico provvedimento normativo da rispettare in materia.
Rispetto alla attuale disciplina, le principali modifiche riguardano ovviamente la dotazione di impianti a fonte rinnovabile per gli edifici di nuova
costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante. Da questo punto di vista, in realtà, le modifiche apportate avranno effetto a partire dal 31
maggio 2012: fino a quella data, infatti, sono previsti i medesimi standard prestazionali oggi vigenti, ovvero:
- la copertura mediante FER del 50% del fabbisogno di energia per la produzione di ACS
- installazione di impianti d produzione di energia elettrica da FER per una potenza pari a 1kW per alloggio e 0,5 kW ogni 100 mq di superficie
per edifici non residenziali
Dal 31 maggio 2012, e con una applicazione progressiva, sono invece previsti nuovi standard, a copertura di quota parte (fino ad arrivare al 50%)
dell’intero consumo di energia termica dell’edificio (per la climatizzazione e per la produzione di ACS), e di produzione di energia elettrica.
Sempre in materia di fonti rinnovabili di energia, la nuova disciplina introduce specifici criteri per la determinazione della quantità di energia resa
disponibile dalle pompe di calore, qualificabile come rinnovabile.
Rispetto al D.Lgs. 28, la disciplina regionale appena approvata prevede una applicazione più ravvicinata nel tempo delle prescrizioni in materia di
energia da FER, mantenendo inoltre le specificità già presenti, quali la possibilità di fare ricorso ad unità di mini e micro-cogenerazione (per le quali
vengono introdotti requisiti minimi di rendimento e di controllo delle emissioni), o di soddisfare gli obblighi mediante impianti collettivi.
Un’altra significativa modifica riguarda l’attestato di certificazione energetica degli edifici: a partire dalla data
di entrata in vigore della nuova disciplina regionale, infatti, l'indice di prestazione energetica e la relativa classe
contenuti nell’attestato devono essere riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità
immobiliari.
Vengono inoltre introdotte altre modifiche, per lo più funzionali ad una più corretta applicazione della norma. Fra queste, ricordiamo:
- la introduzione di nuove definizioni, come quella di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”, “interventi edilizi”, “impianto termico o di
climatizzazione individuale”, o l’aggiornamento di definizioni già esistenti, come quella di “impianto termico”, di “caldaia” o di “pompa di calore”.
- viene prevista la possibilità di derogare all’obbligo di installazione di impianti centralizzati nel caso di installazione di impianti termici in edifici
esistenti, per un massimo pari al 30% delle unità immobiliari presenti nell’edificio, con l’obbligo di riconvertire gli impianti realizzati qualora si superi
questa soglia: la norma è destinata a coprire quei casi – frequenti ad esempio nelle seconde case in riviera – di edifici a suo tempo realizzati senza
impianto termico. Da segnalare, infine, la possibilità di ottenere un bonus volumetrico del 5%, per edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni
rilevanti, se si aumenta del 30% la dotazione minima di energia da fonti rinnovabili.
Le nuove disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici entreranno in vigore il giorno 6 ottobre 2011 quando la delibera
DGR 1366/2011 verrà pubbicata sul numero 151 del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, consultabile all’indirizzo
http://bur.regione.emilia-romagna.it/ricerca .
Al fine di agevolare la lettura delle nuove disposizioni, ed il confronto con le precedenti, sarà reso disponibile un testo a confronto nel sito
http://www.regione.emilia-romagna.it/energia, ricordando comunque che l’unico testo valido è quello pubblicato sul BUR: non possono essere
presi a riferimento testi pubblicati in modo diverso (slides, etc.) che possono riportare differenze anche sostanziali
Quando l'ipoteca non è cancellata
LE NUOVE IPOTECHE VENGONO CANCELLATE AUTOMATICAMENTE, LE VECCHIE NO.
Con l'entrata in vigore della legge 2 aprile 2007 nr.40 , la cosiddetta Legge Bersani, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007 nr.7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, sono stati introdotti dei meccanismi automatici per la cancellazione dell'ipoteca sul mutuo, alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita. La novella legislativa prevede per il creditore il compito di rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al Conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni. Gli esercenti di una attività' bancaria, finanziaria o enti di previdenza obbligatoria che abbiano erogato il mutuo sono tenuti ad effettuare tale comunicazione tramite il formato digitale o telematico secondo le disposizioni dell'Agenzia del territorio. Decorsi 30 giorni dalla data di estinzione dell'obbligazione il Conservatore, accertata la presenza della comunicazione e la conformità, e in mancanza di comunicazioni ostative da parte del creditore secondo le previsioni del comma 8-novies dell'articolo 13 della suddetta legge, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e comunque fino all'avvenuta cancellazione rende conoscibile a terzi la comunicazione effettuata dal creditore. La legge interviene considerando anche l'aspetto economico, escludendo oneri a carico del debitore per la comunicazione effettuata dal creditore ed eliminando la necessità dell'autentica notarile. La novella non ha però concesso questo automatismo per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione 40/2007 del decreto 7/2007 lasciando l'onere di intervento in capo al debitore. Al comma 8-terdecies, per i mutui estinti prima del 3 aprile 2007, data di entrata in vigore della legge, il meccanismo non è automatico ma è lasciato l'onere al debitore, che dovrà effettuare la richiesta tramite opportuna raccomandata alla banca o finanziaria che ha erogato il mutuo, facendo così decorrere i termini per la cancellazione. Inutile sottolineare quanto, decorso un adeguato periodo di tempo, sia utile effettuare una verifica sull' avvenuta cancellazione dell'ipoteca presso la Consevatoria, anche tramite l'agenzia immobiliare di fiducia.


